Tassa di soggiorno – Strutture turistico-ricettive – Gestore della struttura ricettiva – Soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno – Articolo 4, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23 (2024)

Con la sentenza 6 maggio 2021 n. 159 la Corte dei conti per la Regione Lombardia, sezione giurisdizionale, ha stabilito che solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo 180, comma 3, del Dl 19 maggio 2020 n. 34. i gestori delle strutture ricettive sono responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista. Con tale sopravventa norma, secondo i prevalenti, seppur non univoci, approdi della Corte dei Conti, il responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d’imposta e, pertanto, la giurisdizione non appartiene più a questa Corte, ma al giudice tributario (contra, per la permanenza della giurisdizione contabile anche dopo il d.l. n. 34 del 2020, qualificando il gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta, C.conti, sez.Toscana, 22 aprile 2021 n. 163; id., 29 marzo 2021 n. 133; id., 12 marzo 2021 n. 95; id., 30 settembre 2020, n. 273 e id., 24 marzo 2021 n. 119 secondo cui “si è, in ogni caso, in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile, derivante dal maneggio di denaro pubblico, con la conseguenza che esso acquisisce natura pubblica, ciò in quanto destinato al Comune”; esclude invece la natura di sostituto di imposta, continuando a qualificarlo agente contabile con conseguente permanenza della giurisdizione contabile anche dopo il d.l. n. 34 del 2020, C.conti, sez. Veneto, 24 marzo 2021 n. 50). Avendo la novella normativa pacifica portata innovativa e non già interpretativa, resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti sulle condotte dannose (nella specie omissive) poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 (ovvero del 19 maggio 2020).

Con la riforma introdotta dall’articolo 180 del d.l. n. 34/2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, Dlgs 471/1997.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE Presidente f.f. rel.

Massimo CHIRIELEISON Giudice

Pierpaolo GRASSO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 29648 del registro di segreteria, nei confronti di:

TA.Pa., nata Omissis (TN) il (omissis) e residente in Omissis (BS), via (omissis), C.F.: (…);

ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 5.5.2021 (celebrata mediante collegamento da remoto su piattaforma telematica Microsoft Teams ex art. 85, comma 3, lett.e, d.l. n. 18/2020, conv. in Legge n. 27/2020, come modificato dall’art. 26 ter, d.l. n. 104/2020, conv. in Legge n. 126/2020 e dall’art. 6, co.2, d.l. n. 44/2021, sulla base dei provvedimenti del Presidente della Corte dei conti n. 138 dell’1.4.2020 e n. 287 del 27.10.2020 e del decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale n. 130 del 6.4.2020), la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l’intervento del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale cons. Maria Teresa D’Urso, mentre nessuno compariva per la parte convenuta;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

1. Con atto di citazione del 27.1.2020 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione la sig.ra Pa.Ta., titolare dell’omonima ditta individuale e già gestore della struttura ricettiva agrituristica ad insegna “Ag.Bo.il Me.”, con luogo di esercizio in Omissis (BS), via (…), esercente l’attività di “coltivazione di frutti oleosi, agriturismo senza ristorazione, silvicoltura”, esponendo quanto segue:

a) che la Guardia di Finanza di Finanza, tenenza di Omissis, con denuncia del 7.8.2019 in atti, aveva segnalato un danno erariale ascrivibile alla convenuta, destinataria di verifica fiscale sulla suddetta attività, e consistente nella violazione della normativa sull’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e al Regolamento emanato dal Comune di Omissis (BS), approvato con delibera del C.C. n. 5 del 16.04.2012 e modificato con delibere del C.C. nn. 41 del 20.12.2017 e 8 del 27.03.2018;

b) che, sulla scorta della documentazione contabile ed extra-contabile acquisita, la Gdf aveva proceduto, dall’anno 2015 al 2018, alla ricostruzione del numero degli alloggiati presso la struttura ricettiva e dell’ammontare complessivo che il gestore, in qualità di agente contabile, avrebbe dovuto riscuotere, nonché dichiarare e versare al Comune di Omissis, a titolo di imposta di soggiorno e che tale importo ammontava ad euro 7.421,00;

c) che la ricostruzione di tale ammontare complessivo, schematizzata a pag.4 della citazione da intendersi qui trascritta, era stata effettuata moltiplicando il numero dei pernottamenti risultanti dalle ricevute/fatture fiscali per due persone, (fatta eccezione per i dati comunicati dal giugno all’ottobre del 2017), sulla scorta delle dichiarazioni del gestore, secondo il quale le stanze avevano capienza massima di due persone, e che tale ricostruzione, evidentemente “per difetto”, si era resa necessaria anche in ragione dell’omessa identificazione e comunicazione degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alla quale la Tamburini era stata già deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per l’ipotesi di reato di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 109 del T.U.L.P.S;

d) che, in data 16.10.2019 e 23.01.2020 il comune di Omissis aveva confermato l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno nella misura quantificata dalla Guardia di finanza – Tenenza di Omissis (Doc. 6 Procura);

e) che la giurisdizione di questa Corte su tale omesso versamento era stata statuita dalle Sezioni riunite e dalla stessa Cassazione che avevano qualificato come agente contabile il titolare della struttura ricettiva;

f) che al notificato invito a dedurre la Tamburini non aveva fornito riscontro.

Tutto ciò premesso, l’istante Procura chiedeva la condanna della convenuta al pagamento a favore del Comune di Omissis della somma di euro 7.421,00, oltre accessori e spese di lite.

2. Parte convenuta, ritualmente evocata, non si costituiva.

3. L’udienza dibattimentale del 5.5.2021 veniva svolta – previa acquisizione del consenso formale delle parti costituite – mediante collegamento da remoto (piattaforma telematica Microsoft Teams) ex art. 85, co., lett. e), d.l. 17.3.2020, n. 85, conv. in Legge 24.4.2020, n. 27, come modificato dall’art. 26 ter, d.l. n. 104/2020, conv. in Legge n. 126/2020 e dall’art. 6, co.2, d.l. n. 44 del 2021, sulla base dei provvedimenti del Presidente della Corte dei conti n. 138 dell’1.4.2020 e n. 287 del 27.10.2020 e del decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale n. 130 del 6.4.2020. Le parti costituite sviluppavano, dopo la relazione del magistrato relatore, i propri argomenti. Il collegamento telematico risultava costante ed ininterrotto per l’intera durata dell’udienza, assicurando la regolarità del contraddittorio processuale. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente statuita la contumacia della convenuta, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.

2. Sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla fattispecie contestata dalla Procura.

Ed invero, secondo un pacifico indirizzo di questa Corte, era da ritenere devoluta al giudice contabile la giurisdizione sull’omesso versamento da parte del gestore di strutture alberghiere (e assimilate) dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, assumendo qualifica di agente contabile (C.conti, sez.riun., 22 settembre 2016 n. 22/2016/QM; id., Sez. Toscana, n. 253/2016; Id., n. 101/2016; Id., n. 234/2018; Sez. Emilia R., n. 168/2018; Sez. Veneto, n. 121/2018; Sez. giur. centr. I Appello, n. 170/2019; Sez. giur. Lazio, n. 209/2020; Sez. giur. Veneto, sent. n. 49/2020; Sez. Toscana, sent. n. 227/2020). Nel silenzio della legge, il titolare della struttura non era infatti qualificabile come sostituto o responsabile di imposta ma, avendo, comunque, la disponibilità del denaro di spettanza del Comune, era legato a quest’ultimo con un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile. Come noto, infatti, il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione.

Anche le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con ordinanza 24 luglio 2018 n. 19654, avevano ribadito la natura di servizio pubblico dell’attività di accertamento e riscossione dell’imposta e la natura pubblicistica dell’obbligazione di versamento all’ente locale (in terminis, Cass., sez.un., n. 1330/2010; Cass., sez.un., n. 14029/2001; Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).

In attuazione di tale normativa, il Consiglio Comunale di Omissis aveva emanato il relativo Regolamento, approvato con delibera del C.C. n. 5 del 16.04.2012 e modificato con delibere del C.C. nn. 41 del 20.12.2017 e 8 del 27.03.2018. In particolare l’articolo 3 del richiamato Regolamento titolato “Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari” prevedeva al comma 2 che “Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospiti coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta”.

Tuttavia è sopravvenuto l’articolo 180, co.3, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge n. 77/2020, secondo cui “All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Con la riforma introdotta dall’articolo 180 del d.l. n. 34/2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, Dlgs 471/1997.

Con tale sopravventa norma, secondo i prevalenti, seppur non univoci, approdi di questa Corte, il responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d’imposta e, pertanto, la giurisdizione non appartiene più a questa Corte, ma al giudice tributario (contra, per la permanenza della giurisdizione contabile anche dopo il d.l. n. 34 del 2020, qualificando il gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta, C.conti, sez.Toscana, 22 aprile 2021 n. 163; id., 29 marzo 2021 n. 133; id., 12 marzo 2021 n. 95; id., 30 settembre 2020, n. 273 e id., 24 marzo 2021 n. 119 secondo cui “si è, in ogni caso, in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile, derivante dal maneggio di denaro pubblico, con la conseguenza che esso acquisisce natura pubblica, ciò in quanto destinato al Comune”; esclude invece la natura di sostituto di imposta, continuando a qualificarlo agente contabile con conseguente permanenza della giurisdizione contabile anche dopo il d.l. n. 34 del 2020, C.conti, sez. Veneto, 24 marzo 2021 n. 50).

Sul punto, per la tesi tendente ad escludere la giurisdizione di questa Corte ma solo dopo il sopravvenuto art. 180, d.l. n. 34 del 2020, è sufficiente rifarsi agli accurati argomenti sistematici sviluppati dalla recente sentenza 12.2.2021 n. 38 di questa Sezione, la cui motivazione viene qui recepita e condivisa, soprattutto nel passaggio argomentativo secondo cui “Il gestore della struttura ricettiva, quale soggetto che incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, sia che venga sia che non venga considerato come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto a cui il presupposto del tributo medesimo si riferisce) risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta. Alla stregua di tale classificazione, il gestore-responsabile di imposta risulta essere, in ogni caso, soggetto passivo di una obbligazione tributaria riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”.

Tale approdo è parallelamente confermato dalla Cassazione penale in merito ai rapporti tra il reato di peculato (art. 314 c.p.) ed il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile delle strutture ricettive: la Cassazione, nel prendere in esame le modifiche di legge, con la sentenza n. 30227/2020 (confermata con la pronuncia n. 36317/20), ha escluso la configurabilità del reato di peculato a decorrere dall’entrata in vigore delle stesse. Ciò in quanto oggi il gestore è debitore in proprio di somme nei confronti dell’ente impositore.

Tuttavia, avendo la novella normativa pacifica portata innovativa e non già interpretativa, resta ferma la giurisdizione di questa Corte sulle condotte dannose (nella specie omissive) poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 (ovvero del 19 maggio 2020), quali quelle sub iudice, poste in essere dalla Tamburini dal 2015 al 2018 (in terminis C. conti, sez. Toscana, 22 aprile 2021 n. 163).

3. Statuita dunque la giurisdizione di questa Corte, la pretesa attorea è pienamente fondata nel merito. Ed invero, la Procura attrice ha documentalmente provato, sulla scorta delle risultanze della GdF e di dichiarazioni del Comune di Omissis in atti, che dall’anno 2015 al 2018, il gestore, in qualità di agente contabile, ha omesso di riscuotere, nonché di dichiarare e versare al Comune di Omissis, a titolo di imposta di soggiorno euro 7.421,00, somma schematizzata a pag.4 della citazione da intendersi qui trascritta. Tale somma è stata determinata moltiplicando il numero dei pernottamenti risultanti dalle ricevute/fatture fiscali per due persone (fatta eccezione per i dati comunicati dal giugno all’ottobre del 2017), sulla scorta delle dichiarazioni del gestore, secondo il quale le stanze avevano capienza massima di due persone.

Tale conteggio è attendibile in quanto effettuato “per difetto”, anche in ragione dell’omessa identificazione e comunicazione degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in ordine alla quale la Tamburini è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per l’ipotesi di reato di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 109 del T.U.L.P.S.

4. Per chiudere sul punto, questa Corte ha inoltre più volte chiarito che nel caso di impresa alberghiera esercitata in forma collettiva, la qualità di agente contabile deve esser attribuita (anche) al legale rappresentante dell’ente societario (così C. conti, sez. Veneto, 24 marzo 2021 n. 50; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 32058/2018), dando origine il rapporto di servizio ad “obblighi in capo alla società convenuta e al proprio organo amministrativo relativi alla cooperazione nella potestà impositiva” (C. conti, Sez. Toscana, sent. n. 227/2020); nel caso di ditta individuale (come nella fattispecie), la qualifica soggettiva spetta alla persona fisica titolare dell’impresa, ovvero a colui che comunque si è ingerito nella gestione o nel maneggio di denaro da riversare nelle casse dell’ente locale.

5. La convenuta è rimasta contumace, così confermando l’ipotesi accusatoria con una condotta processualmente inerte, non fornendo alcun riscontro a confutazione della documentata prospettazione attorea.

La sig.ra Tamburini, per la acclarata condotta dolosa, va dunque condannata al pagamento a favore del Comune di Omissis della somma di euro 7.421,00, oltre rivalutazione dalla data del dovuto versamento al deposito della sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, previa statuizione di contumacia della stessa, condanna TA.Pa., nata Omissis (TN) il (omissis), C.F.: (omissis), al pagamento a favore del Comune di Omissis della somma di euro 7.421,00 oltre rivalutazione dalla data del dovuto versamento al deposito della sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito al saldo effettivo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 265,51 (duecentosessantacinque/51)

Così deciso in Milano il 5.5.2021.

Il Presidente f.f. Relatore Vito Tenore

Tassa di soggiorno – Strutture turistico-ricettive – Gestore della struttura ricettiva – Soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno – Articolo 4, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23 (2024)
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